Condizioni generali di contratto
per la vendita di componenti e servizi di progettazione di Centroplan GmbH
§ 1 Disposizioni generali, ambito di applicazione
(1) Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Centroplan GmbH, Robert-Koch-Straße 4, 52499 Baesweiler (Germania), e i suoi clienti (di seguito: «Acquirente»). Le CGC si applicano soltanto se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
(2) Le CGC si applicano in particolare ai contratti aventi per oggetto la vendita e/o la fornitura di componenti nonché la prestazione di servizi di progettazione (di seguito congiuntamente: «le prestazioni»), indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano eseguite da noi stessi o acquistate da terzi. Nella versione di volta in volta vigente, le CGC si applicano quale accordo quadro anche ai contratti futuri con il medesimo Acquirente, senza che sia necessario richiamarle nuovamente nel singolo caso.
(3) Le nostre CGC si applicano in via esclusiva. Condizioni generali dell'Acquirente difformi, contrarie o integrative divengono parte del contratto soltanto se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Tale requisito di consenso vale in ogni caso, ad esempio anche qualora eseguissimo la fornitura senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali dell'Acquirente. Qualora la presente clausola dovesse determinare una mancata intesa tale da impedire la conclusione del contratto, quest'ultimo si intende concluso con l'esclusione di tutte le clausole soggette al controllo di contenuto delle condizioni generali.
(4) Gli accordi individuali conclusi con l'Acquirente nel singolo caso (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGC. Per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto ovvero la nostra conferma scritta.
(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti che l'Acquirente deve rendere nei nostri confronti dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia di vizi, dichiarazione di recesso o di riduzione del prezzo) richiedono la forma scritta a pena di inefficacia.
(6) I richiami all'applicazione di disposizioni di legge hanno mera funzione chiarificatrice. Anche in assenza di tale precisazione si applicano pertanto le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse dalle presenti CGC.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche qualora abbiamo messo a disposizione dell'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, computi, richiami a norme DIN), altre descrizioni di prodotto o documenti, anche in forma elettronica, sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e d'autore.
(2) L'ordine delle prestazioni da parte dell'Acquirente costituisce proposta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione risultante dall'ordine, siamo legittimati ad accettare tale proposta contrattuale entro quattro settimane dalla sua ricezione.
(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. mediante conferma d'ordine) oppure mediante consegna delle prestazioni all'Acquirente.
(4) Tutte le illustrazioni e le indicazioni contenute nei nostri cataloghi e opuscoli sono da intendersi come meramente approssimative. Ci riserviamo di apportare senza preavviso modifiche e scostamenti non sostanziali, in particolare quelli che non pregiudicano l'idoneità all'uso, nonché di impiegare altri materiali. In caso di errori in cataloghi, listini prezzi, opuscoli, offerte, moduli d'ordine, fatture e altre dichiarazioni, siamo legittimati a procedere alla rettifica e, se del caso, all'addebito successivo e/o all'accredito senza preventiva comunicazione.
§ 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna è concordato individualmente ovvero da noi indicato all'atto dell'accettazione dell'ordine. In mancanza, consegniamo nel più breve tempo possibile. Le indicazioni relative ai termini di consegna e di esecuzione non sono vincolanti, salvo che le abbiamo qualificate per iscritto come vincolanti.
(2) Siamo legittimati a effettuare consegne parziali.
(3) La decorrenza del termine di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche nonché l'adempimento tempestivo e regolare degli obblighi dell'Acquirente.
(4) Qualora non fossimo in grado di rispettare termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo senza indugio l'Acquirente comunicandogli contestualmente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non risultasse disponibile neppure entro il nuovo termine, siamo legittimati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo senza indugio l'eventuale controprestazione già eseguita dall'Acquirente. Costituisce in particolare caso di indisponibilità della prestazione in tal senso la mancata fornitura tempestiva da parte del nostro fornitore. Restano impregiudicati i nostri diritti legali di recesso e risoluzione nonché le disposizioni di legge sulla liquidazione del contratto in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo). Restano parimenti impregiudicati i diritti di recesso e risoluzione dell'Acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGC.
(5) La sussistenza di un nostro ritardo nella consegna è determinata dalle disposizioni di legge. In ogni caso è tuttavia necessaria una messa in mora da parte dell'Acquirente. Qualora incorressimo in ritardo nella consegna, l'Acquirente può richiedere un risarcimento forfettario del danno da ritardo. Il forfait ammonta allo 0,5 % del prezzo netto (valore dell'ordine) per ogni settimana di calendario intera di ritardo, comunque non oltre complessivamente il 5 % del valore d'ordine delle prestazioni consegnate in ritardo. Ci riserviamo la prova che l'Acquirente non abbia subito alcun danno oppure un danno sostanzialmente inferiore al forfait sopra indicato.
(6) Qualora si faccia riferimento agli Incoterms e ne venga concordata l'applicazione, vale la versione Incoterms 2010.
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, mora del creditore
(1) La fornitura dei componenti avviene franco magazzino, che costituisce anche il luogo di adempimento. Su richiesta e a spese dell'Acquirente i componenti vengono spediti a un diverso luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, siamo legittimati a determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare vettore, itinerario e imballaggio).
(2) Il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito dei componenti passa all'Acquirente al più tardi con la consegna. Nella vendita con spedizione, tuttavia, il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito dei componenti nonché il rischio di ritardo passano già con la consegna allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all'ente altrimenti incaricato di eseguire la spedizione. Ove siano concordati servizi di progettazione, per il trasferimento del rischio è determinante l'accettazione. Per il resto, a un'accettazione concordata si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di appalto. Alla consegna ovvero all'accettazione è equiparata la mora del creditore in capo all'Acquirente. L'Acquirente deve esaminare senza indugio le prestazioni consegnate.
(3) Qualora l'Acquirente incorra in mora del creditore, ometta un atto di cooperazione oppure la nostra fornitura subisca ritardi per altri motivi a lui imputabili, siamo legittimati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le maggiori spese (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine addebitiamo, per ogni settimana iniziata, un indennizzo forfettario pari al 5 % del valore dell'ordine, a decorrere dal termine di consegna ovvero, in mancanza di un termine di consegna, dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione o all'accettazione delle prestazioni. Restano impregiudicati la prova di un danno maggiore e i nostri diritti di legge (in particolare il rimborso delle maggiori spese, un indennizzo adeguato, la risoluzione); il forfait è tuttavia da imputare sulle ulteriori pretese pecuniarie. All'Acquirente è consentito provare che non abbiamo subito alcun danno oppure un danno sostanzialmente inferiore al forfait sopra indicato.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i nostri prezzi vigenti al momento della conclusione del contratto, per i componenti franco magazzino, oltre all'imposta sul valore aggiunto di legge.
(2) Nella vendita con spedizione (§ 4, comma 1) l'Acquirente sostiene i costi di trasporto franco magazzino nonché i costi di un'eventuale assicurazione di trasporto da lui richiesta. Eventuali dazi, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente. Non ritiriamo gli imballaggi di trasporto né altri imballaggi ai sensi del regolamento tedesco sugli imballaggi; essi divengono proprietà dell'Acquirente; sono esclusi i pallet.
(3) Il valore minimo d'ordine è di 2.000,00 EUR (IVA esclusa). Per ordini inferiori al valore minimo possono essere fatturati costi di gestione proporzionali pari a 200,00 EUR (IVA esclusa). Per ordini di valore pari a 200,00 EUR (IVA esclusa) viene addebitato un supplemento per quantitativo minimo di 19,95 EUR (IVA esclusa).
(4) Qualora il termine di consegna concordato superi i due mesi dalla conclusione del contratto, ovvero la consegna subisca un ritardo superiore a due mesi dalla conclusione del contratto per motivi non riconducibili a nostra colpa, siamo legittimati ad applicare il prezzo vigente il giorno della consegna.
(5) Il prezzo di acquisto è pagabile anticipatamente, salvo diverso accordo nel singolo caso.
(6) Con la scadenza del termine di pagamento sopra indicato l'Acquirente è in mora. Durante la mora il prezzo di acquisto produce interessi al tasso legale di mora di volta in volta vigente. Ci riserviamo di far valere un maggior danno da mora. I termini concordati si prorogano del periodo di mora e del periodo durante il quale siamo impediti nella consegna o nell'esecuzione da circostanze a noi non imputabili, nonché di un congruo periodo di ripresa dopo la cessazione dell'impedimento.
(7) All'Acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua pretesa sia accertata con sentenza passata in giudicato o sia incontestata; sono escluse le pretese derivanti dal medesimo contratto. In caso di vizi delle prestazioni resta impregiudicato il § 7, comma 6.
(8) Qualora dopo la conclusione del contratto emerga che il nostro diritto al prezzo di acquisto è compromesso dalla scarsa capacità di adempimento dell'Acquirente (ad es. per una domanda di apertura di una procedura di insolvenza), siamo legittimati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e — se del caso previa fissazione di un termine — a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nei contratti aventi per oggetto la produzione di beni infungibili (produzioni su misura) possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà delle prestazioni vendute fino all'integrale pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
(2) Le prestazioni soggette a riserva di proprietà non possono, prima dell'integrale pagamento dei crediti garantiti, essere né costituite in pegno a favore di terzi né cedute in garanzia. L'Acquirente deve comunicarci senza indugio per iscritto se e in quale misura terzi accedano ai beni di nostra proprietà.
(3) In caso di condotta dell'Acquirente contraria al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto scaduto, siamo legittimati, ai sensi delle disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a esigere la restituzione delle prestazioni in forza della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta contestualmente la dichiarazione di recesso; siamo anzi legittimati a esigere unicamente la restituzione della merce riservandoci il recesso. Se l'Acquirente non paga il prezzo di acquisto scaduto, possiamo far valere tali diritti soltanto se gli abbiamo previamente assegnato senza esito un congruo termine per il pagamento, ovvero se tale fissazione di termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.
(4) L'Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare nell'ordinario svolgimento della propria attività le prestazioni soggette a riserva di proprietà. In tal caso si applicano in via integrativa le disposizioni che seguono.
(5) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla trasformazione, mescolanza o unione delle nostre prestazioni per il loro intero valore, restando inteso che siamo considerati produttori. Qualora in caso di trasformazione, mescolanza o unione con prestazioni di terzi permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle prestazioni trasformate, mescolate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la prestazione consegnata con riserva di proprietà.
(6) L'Acquirente ci cede sin d'ora a titolo di garanzia, per intero ovvero nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del comma precedente, i crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della prestazione o del prodotto. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'Acquirente indicati al comma 2 valgono anche con riguardo ai crediti ceduti.
(7) L'Acquirente resta legittimato, accanto a noi, alla riscossione del credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l'Acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non è in mora nei pagamenti, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sussiste alcun'altra carenza della sua capacità di adempimento. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l'Acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori (terzi).
(8) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10 %, su richiesta dell'Acquirente libereremo garanzie a nostra scelta.
§ 7 Diritti dell'Acquirente per vizi
(1) Ai diritti dell'Acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (compresi consegna errata o in quantità inferiore nonché montaggio non conforme o istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
(2) Il fondamento della nostra responsabilità per vizi è anzitutto l'accordo raggiunto sulle caratteristiche della prestazione. Costituiscono accordo sulle caratteristiche della prestazione tutte le descrizioni di prodotto che formano oggetto del singolo contratto; a tal riguardo è irrilevante che la descrizione del prodotto provenga dall'Acquirente, dal produttore o da noi.
(3) Ove le caratteristiche non siano state concordate, la sussistenza di un vizio è valutata secondo la disciplina di legge. Non assumiamo tuttavia alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. messaggi pubblicitari).
(4) I diritti dell'Acquirente per vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di esame e denuncia. Qualora in sede di esame o successivamente emerga un vizio, ce ne deve essere data comunicazione scritta senza indugio. La comunicazione si considera tempestiva se effettuata entro due settimane, essendo sufficiente per il rispetto del termine l'invio tempestivo della comunicazione. Indipendentemente da tale obbligo di esame e denuncia, l'Acquirente deve comunicare per iscritto i vizi palesi (comprese consegna errata e in quantità inferiore) entro due settimane dalla consegna, essendo anche in tal caso sufficiente per il rispetto del termine l'invio tempestivo della comunicazione. Se l'Acquirente omette il regolare esame e/o la denuncia dei vizi, la nostra responsabilità per il vizio non denunciato è esclusa.
(5) Se la prestazione consegnata è viziata, possiamo dapprima scegliere se eseguire l'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante consegna di un bene esente da vizi (consegna sostitutiva). Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare la modalità di adempimento successivo prescelta alle condizioni di legge.
(6) Siamo legittimati a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo di acquisto scaduto. L'Acquirente è tuttavia legittimato a trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al vizio.
(7) L'Acquirente deve concederci il tempo e l'occasione necessari all'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnare la prestazione contestata ai fini dell'esame. In caso di consegna sostitutiva l'Acquirente deve restituirci la prestazione viziata secondo le disposizioni di legge.
(8) Le spese necessarie ai fini dell'esame e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di trasferta, di manodopera e di materiale, sono a nostro carico qualora sussista effettivamente un vizio. Qualora invece una richiesta di eliminazione del vizio formulata dall'Acquirente risulti infondata, possiamo richiedergli il rimborso dei costi sostenuti.
(9) Nei casi urgenti, ad es. in caso di pericolo per la sicurezza dell'esercizio o per prevenire danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di eliminare autonomamente il vizio e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Di tale intervento in proprio dobbiamo essere informati senza indugio e, ove possibile, preventivamente. Il diritto all'intervento in proprio non sussiste qualora fossimo legittimati a rifiutare il corrispondente adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge.
(10) Qualora l'adempimento successivo sia fallito, oppure sia decorso senza esito un congruo termine da fissarsi dall'Acquirente per l'adempimento successivo, ovvero tale termine sia superfluo ai sensi delle disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di vizio di lieve entità non sussiste tuttavia il diritto di recesso.
(11) I diritti dell'Acquirente al risarcimento del danno ovvero al rimborso delle spese sostenute inutilmente sussistono soltanto ai sensi del § 8 e sono per il resto esclusi.
§ 8 Altra responsabilità
(1) Salvo quanto diversamente risultante dalle presenti CGC, comprese le disposizioni che seguono, rispondiamo della violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge applicabili.
(2) Rispondiamo del risarcimento del danno — a qualsiasi titolo giuridico — in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo soltanto
a) dei danni derivanti da lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute,
b) dei danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza la controparte contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al comma 2 non si applicano qualora abbiamo dolosamente taciuto un vizio o assunto una garanzia sulle caratteristiche della prestazione. Lo stesso vale per i diritti dell'Acquirente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto.
(4) Per una violazione di obblighi che non consista in un vizio, l'Acquirente può recedere o risolvere il contratto soltanto se la violazione è a noi imputabile. È escluso un diritto di risoluzione libera dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche di legge.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438, comma 1, n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione dei diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Ove sia concordata un'accettazione, la prescrizione decorre dall'accettazione ed è di due anni.
(2) I termini di prescrizione sopra indicati si applicano anche alle pretese risarcitorie contrattuali ed extracontrattuali dell'Acquirente fondate su un vizio della prestazione, salvo che l'applicazione della prescrizione ordinaria di legge (§§ 195, 199 BGB) conduca nel singolo caso a una prescrizione più breve. I termini di prescrizione della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto restano in ogni caso impregiudicati. Per il resto, alle pretese risarcitorie dell'Acquirente ai sensi del § 8 si applicano esclusivamente i termini di prescrizione di legge.
§ 10 Cessione dei diritti di garanzia nei confronti del produttore
Qualora i diritti di garanzia nei confronti del produttore abbiano durata superiore a un anno, tali diritti sono ceduti all'Acquirente. L'Acquirente accetta tali cessioni. Il Venditore non può essere chiamato a rispondere a tale titolo.
§ 11 Legge applicabile e foro competente
(1) Alle presenti CGC e a tutti i rapporti giuridici tra noi e l'Acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione di tutti gli ordinamenti giuridici internazionali e sovranazionali (convenzionali), in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del § 6 sono invece soggetti al diritto del luogo di deposito dei componenti, nella misura in cui in base a tale diritto la scelta operata a favore del diritto tedesco risulti inammissibile o inefficace.
(2) Se l'Acquirente è imprenditore commerciale ai sensi del Codice commerciale tedesco, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo — anche internazionale — per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Aquisgrana. Siamo tuttavia legittimati anche ad agire presso il foro generale dell'Acquirente.
§ 12 Disposizioni finali
(1) Le presenti CGC rendono inefficaci tutte le nostre precedenti condizioni commerciali.
(2) Modifiche e integrazioni delle presenti condizioni generali di contratto richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per una modifica o integrazione della presente clausola di forma scritta. La forma scritta richiesta può essere soddisfatta anche mediante trasmissione via fax o con mezzi elettronici.
(3) Qualora singole disposizioni del contratto con il cliente, comprese le presenti CGC, siano o divengano in tutto o in parte inefficaci, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. La disposizione in tutto o in parte inefficace sarà sostituita da una disposizione il cui effetto economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione inefficace.